Contrasto alle indebite compensazioni
L’articolo 3 del D.l. 50/2017 ha abbassato da 15mila a 5mila Euro la soglia oltre la quale è necessario apporre il visto di conformità nelle dichiarazioni, per poter effettuare la compensazione. La modifica è stata attuata sia a livello dell’Iva che delle imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, e Irap. Non occorre invece apporre il visto nel caso di richieste di compensazioni IVA trimestrali (modello TR). Le nuove disposizioni hanno previsto anche una specifica disciplina in materia sanzionatoria: il contribuente che compensa senza l’apposizione del visto, o se con visto apposto da un soggetto non abilitato, sarà punito con:
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il recupero dell’ammontare del credito utilizzato;
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la sanzione nella misura del 30%; senza possibilità di utilizzare la compensazione per riversare l’imposta indebitamente compensata.
Per i titolari di partita Iva vengono introdotte ulteriori restrizioni sulle modalità di presentazione del mod. F24 con compensazione. In particolare viene previsto l’obbligo di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per qualsiasi somma oggetto di compensazione, sia che si tratti di Iva, sia che si tratti di imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d’imposta.
Regime fiscale delle locazioni brevi
L’articolo 4 della manovra modifica il regime fiscale delle locazioni brevi (inferiori a 30 gironi) prevedendo dal 1° giugno 2017 la possibilità da parte del locatore di optare per l’applicazione della cedolare secca e la ritenuta a titolo di acconto o di imposta da operare da parte degli intermediari, che diventano sostituti di imposta. Se i contratti vengono stipulati con l’intervento di intermediari o portali di intermediazione, a carico degli stessi sono previsti importanti e onerosi obblighi:
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l’intermediario deve comunicare i dati dei contratti conclusi per suo tramite;
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se l’intermediario oltre a mettere in contatto le parti, incassa anche il canone pattuito, scatta l’obbligo comune a tutti i sostituti di imposta di trattenere il 21% e versarlo direttamente nelle casse dello Stato;
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l’imposta trattenuta e versata dall’intermediario dovrà essere certificata e per il locatore diventerà a titolo di acconto o a titolo d’imposta a seconda se lo stesso abbia optato o meno per la cedolare secca.
Attenzione: l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione brevi, è punita con una sanzione dal 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se effettuata correttamente entro 15 giorni.