Defiizione Agevolata 2016 – Rate scadute e nuovo termine al 30 novembre

 

 

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata, ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo incompleto le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, può regolarizzare la sua posizione.
Il decreto legge n. 148/2017 (art. 1) stabilisce, infatti, che i contribuenti che non hanno pagato le rate previste dalla legge (D. L n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016) possono rientrare nei benefici previsti dalla Definizione agevolata, pagando (senza ulteriori addebiti) gli importi scaduti (in un’unica soluzione) entro il prossimo 30 novembre.
Attenzione: il 30 novembre scade anche la terza rata, se prevista dal piano.

Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare il bollettino Rav specifico relativo alla rata di riferimento – che hai ricevuto  insieme alla “Comunicazione delle somme dovute” a seguito della domanda di adesione alla Definizione agevolata. I bollettini sono inoltre disponibili nella tua area riservata del portale.
Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il pagamento dell’eventuale terza rata entro il 30 novembre, potrai riprendere il tuo piano di Definizione agevolata, trasmesso a seguito della domanda di adesione.
Coloro che invece hanno pagato in ritardo le prime due rate in scadenza a luglio e settembre rientrano con il decreto legge n. 148/2017 nei benefici previsti dalla Definizione agevolata e dovranno rispettare le altre eventuali scadenze indicate nel piano di rateizzazione scelto al momento dell’adesione alla Definizione agevolata.
Nulla è cambiato rispetto ai termini di pagamento delle eventuali rate in scadenza il 30 aprile 2018 e il 30 settembre 2018.